Comunicati ENEA 

Lettera aperta al CdA ENEA sulla Disciplina per l’espletamento di attività all’esterno dell’Agenzia

La scrivente Organizzazione Sindacale, con riferimento alla Circolare n. 851/PER del 16 aprile 2026, recante “Disciplina per l’espletamento di attività all’esterno dell’Agenzia da parte dei dipendenti dell’ENEA”, ritiene doveroso sottoporre al Consiglio di Amministrazione alcune rilevanti criticità di merito, di metodo e di legittimità che emergono dalla disciplina adottata per l’espletamento di attività all’esterno dell’Agenzia. Tali criticità assumono particolare rilievo non solo perché incidono sulle libertà individuali dei dipendenti, ma anche perché, per quanto riguarda Ricercatori e Tecnologi, interferiscono con la specificità ordinamentale propria di un Ente Pubblico di Ricerca.

 

Il primo rilievo concerne l’impostazione stessa dell’art. 10 della disciplina. Tale articolo riproduce, almeno in parte, l’elenco delle attività escluse dal regime autorizzatorio di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ma non si limita a richiamare la norma primaria: costruisce invece un autonomo regime interno, introducendo obblighi e condizioni ulteriori. In tal modo, una circolare interna, fonte gerarchicamente subordinata alla legge, finisce per alterarne in via amministrativa il perimetro applicativo, integrandone in senso restrittivo il contenuto anziché limitarsi a recepirlo e applicarlo correttamente. L’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce già il perimetro delle attività escluse dal regime autorizzatorio e prevede espressamente la comunicazione preventiva solo per le prestazioni di lavoro sportivo entro l’importo complessivo di 5.000 euro annui; lo stesso comma dispone inoltre la nullità degli atti e dei provvedimenti regolamentari o amministrativi adottati in contrasto con esso.

 

È importante, a questo riguardo, rassicurare il personale su un punto essenziale: la legge tutela già i lavoratori contro forzature di questo tipo. La nullità è infatti prevista direttamente dall’ordinamento per tutti gli atti adottati in contrasto con il citato comma 6. Ciò significa che una disciplina interna non può derogare alla legge né aggravarne il contenuto in danno del personale. Proprio per questo la FGU-DR-ANPRI ritiene necessario che il CdA elimini ogni equivoco e riconduca la disciplina entro il perimetro della legalità, evitando che si scarichino sui lavoratori incertezze, timori o adempimenti non dovuti.

 

Il punto di scollamento più evidente è proprio questo: l’art. 10 della Circolare, pur dichiarando che determinate attività “non sono soggette ad autorizzazione”, le assoggetta poi, per numerose lettere, a una comunicazione preventiva al Responsabile di Macrostruttura e alla Direzione del Personale. In tal modo, attività che la legge sottrae al regime autorizzatorio vengono ricondotte a un filtro preventivo generalizzato che la fonte primaria non prevede. Si determina così una contraddizione interna alla stessa disciplina ENEA e, soprattutto, un aggravamento del regime legale previsto dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001. Per quanto riguarda i Ricercatori e Tecnologi, tale aggravamento entra inoltre in tensione con l’art. 58 del CCNL, che riconosce la peculiarità della loro prestazione lavorativa e la possibilità di svolgere l’attività fuori sede sulla base dell’autonoma determinazione del tempo di lavoro, in coerenza con la natura della funzione scientifica e con la responsabilità sui risultati.

 

A ciò si aggiunge un ulteriore scostamento: la disciplina ENEA include anche fattispecie ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate nel comma 6 dell’art. 53, come le attività artistiche e culturali esercitate in forma non imprenditoriale, l’iscrizione ad albi professionali, alcune attività associative e di volontariato. In astratto un atto interno può avere anche funzione ricognitiva o organizzativa; ciò che non può fare, tuttavia, è utilizzare tale catalogazione per introdurre nuovi obblighi preventivi o nuovi condizionamenti in assenza di una esplicita base legislativa. Su questo punto la disciplina non chiarisce il proprio fondamento, né spiega perché il richiamo diretto alla normativa vigente non sia stato ritenuto sufficiente.

 

Ed è proprio qui che emerge un secondo profilo critico, autonomo e non secondario: mancano le motivazioni della disciplina. Un atto di questa natura, che incide su attività scientifiche, culturali, associative e in parte anche su ambiti riconducibili a libertà costituzionalmente garantite, avrebbe dovuto chiarire almeno quattro aspetti essenziali: quale problema concreto l’Agenzia ha inteso affrontare; quali criticità applicative del d.lgs. 165/2001 renderebbero necessaria una regolazione ulteriore; per quali ragioni la disciplina legislativa vigente non sarebbe sufficiente; e soprattutto perché sia ritenuto proporzionato imporre obblighi preventivi e limiti generalizzati ulteriori rispetto alla legge. Nulla di tutto questo risulta adeguatamente esplicitato. La disciplina appare quindi non soltanto eccedente rispetto alla fonte primaria, ma anche priva di una motivazione riconoscibile che ne giustifichi l’impianto restrittivo.

 

La criticità si aggrava ulteriormente nella clausola finale dell’art. 10, secondo cui lo svolgimento delle attività indicate dovrebbe sempre avvenire “fuori dell’orario di lavoro”, senza oneri diretti o indiretti per l’ENEA né impiego di mezzi, strumenti, ambienti o del nome dell’Ente. Anche tale previsione non trova, nei termini generali in cui viene formulata, un corrispondente fondamento nell’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Per Ricercatori e Tecnologi, poi, essa assume un carattere particolarmente lesivo, poiché investe attività che sono spesso fisiologicamente collegate alla funzione scientifica: partecipazione a seminari e convegni, docenza, ricerca scientifica, collaborazione a riviste, valorizzazione di opere dell’ingegno, relazioni con la comunità scientifica e con la società civile. Sottoporre tali attività a comunicazione preventiva e collocarle, in via di principio, fuori dell’orario di lavoro significa comprimere non solo ambiti di libertà personale, ma anche prerogative che, per i R&T, sono strettamente connesse alla funzione istituzionale e alla fisiologia del lavoro scientifico, quale delineata dall’art. 58 del CCNL.

 

Il quadro ordinamentale speciale degli Enti Pubblici di Ricerca va invece nella direzione opposta. Il d.lgs. 218/2016, recependo la Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo 2005 relativa alla Carta Europea dei Ricercatori, impone agli enti di assicurare, tra l’altro, ai Ricercatori e Tecnologi: la libertà di ricerca; la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; le necessarie attività di perfezionamento e aggiornamento; la mobilità; e, soprattutto, la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca. In modo coerente, l’art. 58 del CCNL riconosce ai Ricercatori e Tecnologi una disciplina del lavoro fondata sull’autonomia, sulla responsabilità professionale e sulla possibilità di svolgere attività fuori sede senza che questa venga compressa entro schemi amministrativi rigidi o impropriamente assimilata a discipline pensate per altre figure professionali. In questo quadro, una disciplina che tratta come attività tendenzialmente esterne, sospette o comunque da filtrare preventivamente pratiche scientifiche del tutto ordinarie appare non coerente con l’assetto normativo proprio degli EPR e, anzi, si pone in contrasto con quella flessibilità lavorativa che la legge e il contratto collettivo intendono invece garantire.

 

Per queste ragioni, la FGU-DR-ANPRI chiede al Consiglio di Amministrazione di riesaminare con urgenza la Circolare n. 851/PER del 16 aprile 2026 e di rivederne i profili più critici, a partire dai due capoversi finali dell’art. 10, che introducono vincoli non previsti dalla legge e incidono su attività che, per i Ricercatori e Tecnologi, rientrano nella normale funzione istituzionale.

 

La FGU-DR-ANPRI sollecita il CdA al pieno esercizio del proprio ruolo di organo di governo dell’Agenzia, cui compete garantire che l’azione amministrativa si mantenga entro la cornice normativa vigente e si conformi a indirizzi, deliberati dallo stesso CdA, coerenti con la missione dell’ENEA. In un Ente Pubblico di Ricerca, l’amministrazione deve sostenere e rendere possibile il lavoro scientifico, non comprimerlo attraverso letture restrittive e adempimenti aggiuntivi privi di adeguata giustificazione, non riconducibili a un chiaro indirizzo del CdA e in contrasto con il quadro normativo e contrattuale vigente.

 

Va inoltre evidenziata una conseguenza organizzativa di particolare gravità: se questa disciplina dovesse restare immutata, produrrebbe un ulteriore incremento degli adempimenti burocratici e del carico amministrativo gravante sul personale, con costi indiretti elevatissimi per l’Agenzia. Ogni nuovo filtro, ogni comunicazione preventiva, ogni controllo aggiuntivo sottrae tempo, energie e responsabilità al lavoro tecnico e scientifico, spostando progressivamente il baricentro dell’Ente verso funzioni di vigilanza interna sempre più pervasive. In questo modo, i controllori finiscono per acquisire un peso crescente nell’organizzazione, a danno della produzione scientifica e tecnica che costituisce invece la ragion d’essere dell’ENEA. Per questa ragione, la FGU-DR-ANPRI chiede che ogni circolare interna non imposta da un vincolo normativo sovraordinato sia preventivamente motivata anche in termini di effettivo miglioramento del supporto alle attività di ricerca, con risultati verificabili e coerenti con gli obiettivi per i quali al personale dirigente sono riconosciuti incentivi economici. La comunità scientifica e professionale dell’Ente non può ritenere accettabili ulteriori appesantimenti che non producano un beneficio concreto, misurabile e direttamente funzionale alla missione istituzionale.

 

La FGU-DR-ANPRI ribadisce il proprio impegno nella tutela della dignità, dell’autonomia e dei diritti del personale dell’ENEA e, in particolare, delle peculiarità ordinamentali di Ricercatori e Tecnologi. Difendere tali prerogative significa difendere, al tempo stesso, la funzione scientifica dell’Ente e il valore dell’intera comunità professionale che ne costituisce la base.

Questa Organizzazione Sindacale resta a disposizione del Consiglio di Amministrazione per un incontro e per un confronto franco sul merito della disciplina. Resta tuttavia fermo che, in assenza di una profonda revisione dell’atto, la FGU-DR-ANPRI si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa utile alla tutela dei lavoratori, dandone la più ampia informazione al personale e all’esterno dell’Agenzia.

 

Si porgono distinti saluti e si resta in attesa di un pronto riscontro.

 

Il Direttivo

FGU – Dipartimento Ricerca – ANPRI ENEA

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